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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 546

Norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1989)
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Testo in vigore dal:  1-1-1989 al: 1-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria aventi immediato effetto a sostegno della manovra economico-finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Misure in materia di assistenza farmaceutica
1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.
2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede, entro il 28 febbraio 1989, alla individuazione della confezione ottimale delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina, entro i successivi sessanta giorni, il prezzo delle nuove confezioni, sulla base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.
3. Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e ai criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché del piano di settore e del decreto del Ministro della sanità 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede, entro il 30 giugno 1989, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed emana il relativo decreto.
4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le specialità medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il Ministro della sanità riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva unica del farmaco.
5. Le specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1› agosto 1988, sono assoggettate alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40% del prezzo di vendita al pubblico, con arrotondamento alla 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000.
6. Dal 1› gennaio 1989 la quota di partecipazione di cui al comma 5 non è dovuta dalle categorie esenti.
7. Il Ministro della sanità, sentita la commissione unica del farmaco, entro il 28 febbraio 1989, individua, con proprio decreto, le specialità medicinali attualmente inserite nel prontuario terapeutico nazionale sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al comma 5. A tali specialità medicinali si estendono le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con effetto dalla data del decreto di individuazione.
8. Entro il 28 febbraio 1989, la commissione unica del farmaco indica fra le specialità medicinali di cui ai commi 5 e 7 quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale. L'esclusione decorre dal 1› luglio 1990.
9. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale è prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i prezzi sono fissati, entro il 30 giugno 1989, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi, entro i successivi novanta giorni, dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato con decreto del Ministro della sanità. Il Ministero della sanità, attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti i medici le disponibilità dei galenici e le relative indicazioni terapeutiche.
10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di mancato adempimento si provvede ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro della sanità.
11. Nelle regioni in cui sia compiutamente attuato il controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica, il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta è abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanità, adeguatamente certificate dal medico di famiglia.
12. A partire dal 1› gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
13. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati, contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il 30 giugno 1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino plastificato e fino a quando non sarà ad essi rilasciato, le stesse operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto del Ministro della sanità sono determinati i termini e le modalità d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.