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LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1997)
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Testo in vigore dal: 27-11-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1.
                       Obbligo dell'iscrizione
  1.  L'articolo  4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  4  (Obbligo  dell'iscrizione).  -  1. Sono obbligatoriamente
iscritti  al  Fondo  i  soggetti  appartenenti  alle  categorie   del
personale  di  volo  previste  dall'articolo  732  del  codice  della
navigazione che:
    a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
    b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
    c)  siano  iscritti  negli  albi  e nei registri tenuti dall'Ente
nazionale della gente dell'aria;
    d)  siano  titolari  di  brevetti  aeronautici,  di  licenza o di
attestato, e sottoposti ai controlli periodici  presso  gli  istituti
medico-legali dell'aeronautica militare;
    e)  siano  dipendenti  da  aziende  di  navigazione  aerea  o  di
costruzioni  aeronautiche  e  assunti  con  il  contratto  di  lavoro
disciplinato   dagli   articoli  900  e  seguenti  del  codice  della
navigazione.
   2.  Sono,  altresi',  iscritti  i soggetti indicati al comma 1 che
abbiano i requisiti di cui alle lettere a),  b),  c)  e  d)  e  siano
dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi
degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
  2.  Continuano  ad  essere  iscritti  al  Fondo tutti coloro che ne
avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il
          personale di volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione
          aerea".
             -  L'art.  732  del  codice  della  navigazione e' cosi'
          formulato:
             "Art.  732  (Categorie  del  personale  di  volo).  - Il
          personale di volo si distingue in tre categorie:
              1)  personale  addetto  al  comando,  alla  guida  e al
          pilotaggio di aeromobili;
              2) personale addetto al controllo degli apparati motori
          e degli altri impianti di bordo;
              3)   personale  addetto  ai  servizi  complementari  di
          bordo".
             -   Gli   articoli  788  e  seguenti  del  codice  della
          navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e  dal
          regolamento  di  attuazione  di  cui al D.M. 18 giugno 1981
          (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano  i
          servizi  di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e
          le scuole di pilotaggio.