stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 458

Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-3-1990
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La Cassa depositi e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere  ai
comuni mutui, per un importo complessivo di  lire  900  miliardi  per
ciascuno degli anni 1988  e  1989,  destinati  al  finanziamento  dei
maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987,
per l'acquisizione  di  aree  destinate  ad  interventi  di  pubblica
utilita'.  I  benefici  di  cui  al  presente  comma  sono  ripartiti
proporzionalmente  fra  i  comuni  richiedenti  in   relazione   alla
disponibilita' delle risorse. Le  domande  devono  essere  presentate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto  a  carico  dello
Stato. 
  (( 1- bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma
1, sono quelli conseguenti a provvedimenti  adottati  in  conformita'
alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare: 
    a) da  stime  definitive,  e  non  impugnate,  della  Commissione
provinciale espropriazioni; 
    b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali  intervenute  tra
l'ente locale e i soggetti espropriati; 
    c) da sentenze passate in giudicato o  esecutive,  con  le  quali
vengono stabilite le indennita', i risarcimenti o  ogni  altra  somma
dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi,
rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro; 
    d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio  prima
del 31 dicembre  1987  ed  accettate  dall'ente  espropriante  e  dai
soggetti espropriati anche successivamente; 
    e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31  dicembre
1987; 
    f) da conguagli dovuti in  applicazione  della  legge  29  luglio
1980, n. 385. 
  1- ter. Le disposizioni di cui al comma 1- bis si intendono  estese
alle amministrazioni provinciali. 
  1- quater. Per i maggiori oneri maturati a  tutto  il  31  dicembre
1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo
24  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 )). 
  2. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per
l'anno 1990, si provvede utilizzando le  proiezioni  per  gli  stessi
anni 1989 e 1990  dell'accantonamento  "Concorso  dello  Stato  nella
spesa degli enti locali in  relazione  ai  pregressi  maggiori  oneri
delle  indennita'  di  esproprio"  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1988. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.