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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 458

Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  3-11-1988 al: 28-2-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1989 e 1990 dell'accantonamento "Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.