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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1988, n. 445

Interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/10/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1988, n. 535 (in G.U. 21/12/1988, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1988)
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Testo in vigore dal:  22-10-1988 al: 21-12-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla vigente disciplina in tema di presentazione dei motivi di appello avverso le sentenze penali, al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa in relazione alla impugnazione di sentenze di particolare complessità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice d'appello, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. I nuovi motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile e la loro presentazione non pregiudica né ritarda le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517.".