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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1988, n. 445

Interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/10/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1988, n. 535 (in G.U. 21/12/1988, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1988)
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Testo in vigore dal: 22-12-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche alla vigente disciplina in tema di presentazione dei motivi
di appello avverso le sentenze penali, al fine di consentire il  piu'
ampio esercizio del diritto di difesa in relazione alla  impugnazione
di sentenze di particolare complessita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 ottobre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  (( 1. Nel primo comma dell'articolo 511  del  codice  di  procedura
penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia,  se  si
tratta  di  appello  contro  sentenza  pronunciata   in   seguito   a
dibattimento  che  sia  stata  depositata  in  cancelleria  dopo   il
novantesimo giorno da quello  della  pronuncia,  entro  venti  giorni
dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono  essere
presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo  stesso
articolo 201, dove  le  altre  parti  possono  prenderne  visione  ed
estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare  l'impugnazione  se
questa e' inammissibile')).