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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1988, n. 416

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/09/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1989)
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Testo in vigore dal: 29-9-1988
al: 28-11-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  le
necessarie risorse agli enti della finanza  regionale  e  locale,  al
fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio  e  della  programmazione   economica,   delle   finanze   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1988, fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo
29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'  elevata  al  20,66
per cento la quota indicata alla lettera a)  dell'articolo  8,  comma
primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.