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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988

Art. 29


1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esericizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.
2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle prov- ince entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.
3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi, è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.
4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è sostituito dal seguente:
"6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purché, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato.
6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.
7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.
8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.", sono inserite le parole: "dei Mediocrediti regionali".
9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Note all'art. 29, comma 1:
- Il D.L. n. 359/1987 reca: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale".
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 18 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983):
"(1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.
(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.
(3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni".
Nota all'art. 29, comma 4:
Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 9 del D.L.
n. 359/1987 (per il titolo si veda la nota all'art. 29, comma 1) e del successivo comma 6, come sostituito dalla presente legge:
"5. Il comma (3) dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (c), è sostituito dal seguente:
"(3). L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1› gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato.
Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi".
6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purché, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".
Nota all'art. 29, comma 5:
La legge n. 424/1985 reca: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche di gennaio e febbraio 1985".
Note all'art. 29, comma 6:
- Il primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni e statuto ordinario) prevede che:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi".
- Si riporta il testo dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982):
"Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:
a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) delle somma spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642".
- Il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione di consultori familiari) è il seguente:
"Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle provincie, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite".
L'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) reca le norme finanziarie in ordine alla predetta legge.
- Il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) è il seguente:
"Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.
Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.
Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni".
- Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) è il seguente: "Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo".
Nota all'art. 29, comma 8:
Il testo dell'art. 32 della legge n. 742/1986 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 32 (Copertura delle riserve tecniche). - 1. Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'art. 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:
a) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;
c) titoli emessi dagli isituti, diversi da quelli indicati alla lettera i), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes- sive modificazioni e integrazioni;
d) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
f) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;
g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooper- ative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;
h) quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;
i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., dei Mediocrediti regionali e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società coop- erative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni.
Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;
l) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
m) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
n) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera i);
o) quote di fondi di investimento;
p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiori a 50 miliardi;
q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;
r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indi- cate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.
2. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:
a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;
b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio.
3. Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del comma 2, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 3".
Nota all'art. 29, comma 9:
Il comma 1 dell'art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o rinosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986".