stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1988, n. 325

Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1989)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-8-1988
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge marzo 1983, n. 93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile
1968  (registrato  dalla  Corte  dei  conti il 18 aprile 1988 Atti di
Governo,  registro  n.  73,  foglio n. 31, con il quale all'on. Paolo
Cirino  Pomicino,  Ministro  senza  portafoglio,  e'  stato conferito
l'incarico per la funzione pubblica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  aprile  1988 (registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 1988,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per
la  funzione  pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al
medesimo  Presidente  ai  sensi  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e
degli   adempimenti   concernenti  il  pubblico  impiego  rimessi  da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n.  13,  con  particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 6
sulla mobilita';
  Visto  l'art.  24, commi 2, 17, 18 e 19, della legge 11 marzo 1988,
n. 67;
  Visto  l'art.  12 dell'accordo intercompartimentale per il triennio
1988-90;
  Vista  la determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta  del  29  giugno  1988,  con  la  quale e' stata deliberata la
predisposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri   inteso   a  disciplinare  la  mobilita'  del  "personale
  pubblico";
Considerato che, in attesa della determminazione delle dotazioni
organiche anche territoriali previste dall'art. 12 dal citato accordo
intercompartimentale   per   il  triennio  1988-90,  occorre  attuare
processi  di  mobilita', anche in via sperimentale, nell'ambito delle
amministrazioni  pubbliche,  al  fine di una migliore ridistribuzione
del personale;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri del 5 agosto
1988,  con la quale sono state approvate le disposizioni del presente
provvedimento,  anche  come  atto  di  indirizzo e coordinamento alle
regioni  ed  agli  enti  da  esse dipendenti, ai sensi della legge 22
luglio 1975, n. 382;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa  della  determinazione  definitiva  delle  dotazioni
organiche  anche  territoriali  previste dall'art. 12 del decreto del
Presidente    della    Repubblica    di    recepimento   dell'accordo
intercompartimentale  per  il  triennio  1988-90,  sottoscritto il 29
luglio  1988,  i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale
rientrante  nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n.
93,  sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di
cui ai successivi articoli.
  2.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e fino a
quando  le  amministrazioni  pubbliche  non  avranno  provveduto agli
adempimenti  di  cui  ai  successivi  articoli  2, 3, 4 e 5, non sono
concesse  autorizzazioni  all'assunzione  di  personale, salvo quelle
previste per le categorie protette.