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DECRETO-LEGGE 30 luglio 1988, n. 307

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/08/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1989)
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Testo in vigore dal:  1-8-1988 al: 30-9-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.
2. Con decreto del Ministro della sanità sono indicate le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, che saranno soggette, con decorrenza 1› settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000. Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti.
3. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e n. 290.