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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal: 16-7-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentite le commissioni  paritetiche  per  le  norme  di  attuazione
previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione  pubblica  e  per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni  di
controllo della Corte  dei  conti,  aventi  sede  rispettivamente  in
Trento ed in Bolzano, (( . . . )). 
  (( 2. Ciascuna sezione di controllo e' costituita da un  presidente
di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di
controllo. 
  2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della  Corte
dei conti e le relative procure, istituite  dalla  legge  14  gennaio
1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e  di
Bolzano. 
  2-ter. Per le sezioni e per  la  procura  con  sede  a  Bolzano  e'
istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella
tabella D di cui al comma successivo. 
  2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le  dotazioni
organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati  indicati
nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati
di cui alle tabelle A e C, nonche' i dirigenti di cui alle tabelle  B
e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale  di  cui
alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel  titolo
II del presente decreto. 
  2-quinquies. Per la copertura dei  posti  vacanti  nelle  dotazioni
organiche di cui alla tabella B, il commissario del  Governo  per  la
provincia  di  Trento  provvede  all'espletamento  dei  concorsi   su
richiesta del Presidente della Corte dei conti. 
  2-sexies.  Alla  modifica  delle  suddette  tabelle   si   provvede
osservando le procedure previste dall'articolo 107  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. ))