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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  14-8-1988 al: 15-7-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.
2. I predetti magistrati sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 1345/1961 è il seguente:
"Art. 7. - Al controllo di competenza delle delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.
I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'art. 3, comma sesto, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589".