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LEGGE 12 luglio 1988, n. 270

Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure.

note: Entrata in vigore della legge: 31/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/1991)
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Testo in vigore dal:  31-7-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Delegificazione
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1› febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1› febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- L'allegato A al R.D. n. 148/1931 riporta il regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
- Il testo dell'art. 9 della legge 1› febbraio 1978, n. 30, è il seguente:
"Art. 9 (Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni). - Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:
anzianità congiunta al non demerito;
merito comparativo congiunto all'anzianità;
concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'art. 4.
Si procederà esclusivamente mediante concorso prova selettiva e/o prova attitudinale per l'accesso a livello di qualifica superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.
Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilità di comando di uomini".