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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 223

Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2003)
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  • CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI
    PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
    Capo I
    AREA DI APPLICAZIONE
  • 1
  • 2
  • CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI
    PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
    Capo II
    CLASSIFICAZIONE
  • 3
  • CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI
    PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
    Capo III
    IMBALLAGGIO
  • 4
  • CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI
    PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
    Capo IV
    ETICHETTATURA
  • 5
  • CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI
    PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
    CAPO IV
    ETICHETTATURA
  • 6
  • 7
  • NORME DI ATTUAZIONE
    Capo I
    AREA DI APPLICAZIONE
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • NORME DI ATTUAZIONE
    Capo II
    NORME FINALI
  • 12
  • 13
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-7-1988 al: 28-4-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari".
2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:
a) distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;
b) favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;
c) conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;
d) distruggere le piante indesiderate;
e) distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;
f) rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonché gli organismi importuni od impedirne l'azione.
3. Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, è il seguente:
"Art. 2. - Agli effetti della presente legge si intendono per:
Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato;
Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;
Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;
Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione;
Ambiente: acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente.
Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
c) facilmente infiammabili:
che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:
che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:
che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21 C, ovvero:
che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21 C e 55 C;
e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;
g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;
i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0 C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35 C;
l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
o) teratogeni;
p) mutageni.
Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità".