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LEGGE 16 marzo 1988, n. 88

Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.

note: Entrata in vigore della legge: 07/04/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2005)
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Testo in vigore dal:  7-4-1988 al: 29-6-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.
2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'articolo 8, devono rispettare.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.