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DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 14-3-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia tributaria e  per  la  semplificazione  delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo  13
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato  per
l'anno 1988 a lire 516 mila. 
  2. L'ammontare  della  ulteriore  detrazione  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto indicato al comma 1, e' elevato  a  partire  dall'anno
1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo  13
dello stesso testo unico le parole "lire 156  mila"  sono  sostituite
dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta
procedono all'applicazione della disposizione del presente  comma  in
sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.