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DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.