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LEGGE 29 febbraio 1988, n. 48

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Entrata in vigore della legge: 01/03/1988
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Testo in vigore dal:  1-3-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3, al comma 4, dopo la parola: "cooperative", sono aggiunte le seguenti: "di servizi di produzione e lavoro".
All'articolo 4, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988".
All'articolo 6:
dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
"13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8";
al comma 24, le parole da: "trecentosessantacinquesimo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".
All'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso".
All'articolo 10, al comma 1, le parole: "restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2".
All'articolo 11, il comma 2 è soppresso.
L'articolo 13 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 marzo 1988.