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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 giugno 1987, n. 575

Approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/3/1988
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Testo in vigore dal:  5-3-1988

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;
Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984), con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto il proprio decreto del 5 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985), con il quale è stata approvata la convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1985;
Preso atto che in data 27 maggio 1987 è stata stipulata la nuova convenzione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici fiduciari ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legale al predetto personale navigante, con validità 1› gennaio 1986-31 dicembre 1988;
Considerato che la presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi in tema di compensi per l'anno 1986;
Considerato che l'onere presumibile derivante dall'applicazione della suindicata convenzione per gli anni 1987 e 1988 ammonta a complessive L. 4.400.000.000 di cui L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1987 e L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1988;
Atteso che in ordine al pagamento della spesa suindicata sono competenti i dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767;
Ritenuto, allo stato, di dover assicurare nell'anno finanziario in corso, la spesa afferente l'anno 1987 stimata in complessive L. 2.200.000.000, comprensiva dell'importo di L. 1.500.000.000 circa, corrispondente alla spesa necessaria per corrispondere i compensi ai medici fiduciari ai sensi della precedente disciplina convenzionale;
Atteso che del suindicato importo di L. 2.200.000.000 L. 400.000.000 circa sono stati già pagati ai sensi della precedente disciplina convenzionale per cui la somma da accreditare ai suindicati dirigenti amministrativi per i suesposti motivi è di L. 1.800.000.000;
Decreta:
È approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici fiduciari ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legale al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile.
È autorizzata, nell'anno finanziario in corso, l'emissione di OO.AA. pari a L. 1.800.000.000 a favore dei dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante per la causale in premessa citata.
La relativa spesa graverà sul cap. 4306 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e corrispondenti per gli anni successivi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

AVVERTENZA:

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Roma, addì 22 giugno 1987 Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987

Regstro n. 10 Sanità, foglio n. 311

Note alle premesse:
- La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- Il D.L. n. 402/1982, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, ha previsto che "per le spese di gestione e funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso la sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767".
Il decreto-legge precisa, inoltre, che "I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana" (cfr. art. 1, comma primo, secondo e quarto del testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 dell'11 settembre 1982).
- L'art. 1 del D.L. n. 632/1981, concernente misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante, ha disposto che "Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste a Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali ufficio di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea" (cfr. comma sesto del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1982).