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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 7 gennaio 1988, n. 23

Indicazioni per la tessera personale dei soggetti affetti da diabete mellito.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/02/1988
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Testo in vigore dal: 20-2-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni  per
la prevenzione e la cura del diabete mellito; 
  Visto, in particolare,  l'art.  4,  primo  comma,  della  succitata
legge, il quale  dispone  che  ogni  cittadino,  affetto  da  diabete
mellito,  deve  essere  fornito  di  tessera  personale  che  attesta
l'esistenza della malattia  diabetica,  e  che  il  modello  di  tale
tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal
Ministro della sanita', entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore
della presente legge; 
  Viste le risultanze dei lavori del gruppo di studio, che ha operato
nell'ambito    di    questo    Ministero,    formato    da    esperti
sull'epidemiologia del diabete e dai rappresentanti degli assessorati
alla sanita' delle regioni; 
  Considerato che le conclusioni a cui e' pervenuto  tale  gruppo  di
studio possono  essere  ritenute  idonee  al  fine  di  stabilire  le
indicazioni sul modello di tessera personale che attesta  l'esistenza
della malattia diabetica; 
  Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del  citato  art.  4,  primo
comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115; 
                               Decreta: 
  Le  indicazioni  del  modello  di  tessera  personale  che  attesta
l'esistenza della malattia diabetica, di cui all'art. 4, primo comma,
della legge 16 marzo 1987, sono stabilite nell'allegato A, contenente
il fac-simile di modello di tessera e nell'allegato B, con  il  quale
sono fornite istruzioni tecniche operative per il  rilascio  e  l'uso
della tessera medesima, nonche' per la registrazione  e  la  gestione
dei dati  in  quest'ultima  contenuti.  Gli  allegati  A  e  B  sopra
menzionati costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 7 gennaio 1988 
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Nota alle premesse:
            Il  testo dell'art. 4 della legge n. 115/1987, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del  26  marzo  1987,  concernente
          disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  cura del diabete
          mellito, e' il seguente:
             "Art. 4. - 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito,
          deve  essere  fornito  di  tessera  personale  che  attesta
          l'esistenza  della  malattia  diabetica. Il modello di tale
          tessera deve corrispondere  alle  indicazioni  che  saranno
          stabilite  dal  Ministro della sanita' entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             2.  I cittadini muniti della tessera personale di cui al
          comma  1  hanno  diritto,  su  prescrizione  medica,   alla
          fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di
          cui all'art. 3".
             Il    testo    dell'art.    3    della   stessa   legge,
          soprarichiamato, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Al  fine di migliorare le modalita' di
          diagnosi e cura le regioni,  tramite  le  unita'  sanitarie
          locali,  provvedono  a  fornire  gratuitamente ai cittadini
          diabetici, oltre ai presidi diagnostici e  terapeutici,  di
          cui  al  decreto del Ministro della sanita' dell'8 febbraio
          1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982,
          n.  46,  anche  altri  eventuali  presidi sanitari ritenuti
          idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia
          garantito    il    diretto   controllo   dei   servizi   di
          diabetologia".
          Nel   decreto   del   Ministro  della  sanita'  8  febbraio  1982,
          soprarichiamato,  concernente  prestazioni   protesiche   ortopediche
          erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5) del decreto-legge 25
          gennaio 1982, n. 16, vengono  specificati  i  presidi  diagnostici  e
          terapeutici,  erogabili  dal  S.S.N.  ai  soggetti affetti da diabete
          mellito. Esso sono: reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine,
          reattivi per la ricerca dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per
          la ricerca contemporanea del glucosio e  dei  corpi  chetonici  nelle
          urine,  reattivi  per  il dosaggio della glucosemia - test rapido con
          una goccia di sangue - siringhe da insulina monouso (art. 1, comma 1,
          n. 8).