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LEGGE 16 marzo 1987, n. 115

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

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Testo in vigore dal:  10-4-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
c) alla prevenzione delle complicanze;
d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.