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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1988, n. 19

Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1988, n. 99 (in G.U. 31/03/1988, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1990)
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Testo in vigore dal: 2-2-1988
al: 30-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alle
particolari esigenze, anche di  ordine  pubblico,  delle  zone  della
Sicilia  particolarmente  colpite  dal   fenomeno   di   criminalita'
organizzata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno,  del  tesoro,  per  i  problemi
delle aree urbane e per gli affari regionali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative  di  cui
al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1› marzo 1986, n. 64, e per la
esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere  a)  e
d),  della  citata  legge  e  in  deroga  alle   procedure   previste
dall'articolo 7 della legge medesima,  il  presidente  della  regione
siciliana puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei  Ministri  la
definizione degli accordi di programma. 
  2.  L'accordo  di  programma  identifica  e  coordina   le   azioni
necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione,  nonche'
i tempi, le modalita' ed il  finanziamento  e  prevede  le  opportune
forme di controllo. 
  3. Alla definizione  dell'accordo  partecipano  tutti  i  soggetti,
pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A
tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita  i  soggetti
interessati ad  esprimere  il  proprio  assenso  a  partecipare  alla
definizione dell'accordo. 
  4. L'accordo di programma e' approvato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri ed e' vincolante per  i  soggetti  che  vi
abbiano partecipato e  per  quei  soggetti  che,  pur  essendo  stati
invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo. 
  5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma  costituiscono
variante agli strumenti urbanistici esistenti  e  attribuiscono  alle
relative  opere  di  attuazione  carattere  di   pubblica   utilita',
indifferibilita' ed urgenza. 
  6.   All'attuazione   dell'accordo    di    programma    provvedono
l'amministrazione  o  l'ente   interessati   nei   termini   previsti
dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo  nell'attuazione
degli interventi previsti dall'accordo di  programma,  il  presidente
della regione siciliana puo' chiedere  l'intervento  sostitutivo  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i  poteri  di
cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede
direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.