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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1988, n. 19

Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1988, n. 99 (in G.U. 31/03/1988, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1990)
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Testo in vigore dal:  2-2-1988 al: 30-3-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno di criminalità organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i problemi delle aree urbane e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1› marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.
2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.
3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.
4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.
5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.