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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1987, n. 505

Sostituzione degli articoli 99, 102, 109 e 122 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-12-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima);
  Visto  il  proprio  decreto  4 settembre 1980, n. 896, con il quale
sono state apportate alcune modifiche a detto regolamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 1987;
  Sulla  proposta  dei  Ministri di grazia e giustizia e della marina
mercantile,  di  concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti,
della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Gli articoli 99, 102, 109 e 122 del regolamento per l'esecuzione
del  codice  della navigazione (navigazione marittima), approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre
1980, n. 896, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  99  (Navi  destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi). -
Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve
essere  provvista,  ai  sensi  dell'art. 110, di navi determinate nel
numero,  nel  tipo  e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di
pilotaggio.
  Le  navi  di  cui  al  precedente  comma  sono  condotte dai piloti
effettivi  delle  corporazioni  o da marittimi in possesso almeno del
titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
  In  caso  di necessita' e in via temporanea il comandante del porto
puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro
mezzo idoneo in locazione".
  "Art.  102  (Concorso).  L'ammissione nella corporazione dei piloti
avviene per titoli ed esami.
  Puo' partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
    1) il titolo di capitano di lungo corso;
    2)  eta'  non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque
anni;
    3)  sei  anni  di  navigazione  in  servizio  di  coperta su navi
nazionali,  di  cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi
mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure
come  ufficiale  di  vascello  su  navi  militari di dislocamento non
inferiore alle 500 tonnellate.
    Non  e' valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi
portuali e locali.
    Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato
come  1°  ufficiale  su navi mercantili di stazza lorda non inferiore
alle  1.500  tonnellate  oppure  come  ufficiale  in  seconda su navi
militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;
    4)   possesso  di  requisiti  fisici  e  psichici  necessari  per
l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della
commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103.
    Tali  requisiti  saranno stabiliti con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro della marina mercantile;
    5)   nessuna  condanna  per  reati  dai  quali  sia  derivata  la
interdizione  dai  titoli o dalla professione marittima per oltre due
anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.
    Nel  caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di
piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potra'
autorizzare  il  capo  del  compartimento  a  conferire l'incarico di
pilotaggio,  per  tutti  o  parte  dei posti vacanti, a marittimi che
siano  in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del
presente articolo.
    I  marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato
cinque  anni  di  lodevole  servizio, potranno essere nominati piloti
effettivi  con  provvedimento  del  capo  del  compartimento,  previa
autorizzazione  del  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita la
corporazione.
    Tale  periodo  si  riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo
proveniente da altre corporazioni".
  "Art.   109   (Nomina   di   effettivi   nella   istituzione  della
corporazione).   -  I  marittimi  regolarmente  autorizzati  a  norma
dell'art.  96  del  codice,  i  quali  si  trovino in servizio in una
determinata  localita', all'atto in cui venga in questa istituita una
corporazione  di  piloti possono essere nominati piloti effettivi con
provvedimento  del  capo del compartimento, previa autorizzazione del
Ministro  della  marina  mercantile,  purche'  siano  in possesso dei
requisiti  indicati,  per  la  categoria  alla  quale la corporazione
appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102".
  "Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro). - Il
pilota  cancellato  dal  registro,  salvo  che in caso di dimissioni,
partecipa  alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni
anno  di  servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un
massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
  Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come
un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.
  Il  pilota  cancellato  dal  registro  per  causa diversa da quella
dell'infermita'  partecipa  alla ripartizione dei proventi, di cui al
comma  precedente,  non prima del compimento del sessantesimo anno di
eta'.
  Il   pilota   cancellato  dal  registro  per  ammissione  in  altra
corporazione  non  partecipa  alla  ripartizione  dei  proventi della
corporazione  di  provenienza  se  ha  maturato cinquanta quote nella
corporazione   di   appartenenza   all'atto  della  cancellazione  da
quest'ultima.
  L'eventuale  partecipazione alla ripartizione della corporazione di
provenienza  e'  comunque integrativa di quella della corporazione di
appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
  In caso di invalidita' assoluta e permanente verificatasi per causa
di servizio accertata con le modalita' di cui all'art. 103, il pilota
partecipa  alla  ripartizione  in  ragione  di  tante quote quante ne
avrebbe   maturate  all'atto  del  raggiungimento  dell'eta'  per  il
collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VASSALLI,    Ministro   di   grazia   e
                                giustizia
                              PRANDINI,    Ministro    della   marina
                                mercantile
                              ZANONE, Ministro della difesa
                              MANNINO, Ministro dei trasporti
                              DONAT CATTIN, Ministro della sanita'
                              FORMICA,  Ministro  del  lavoro e della
                                previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1987
  Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 7