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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1987, n. 411

Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2015)
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Testo in vigore dal:  10-10-1987

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 in materia di determinazione delle mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario stabilire un limite di altezza e la misura di detto limite;
Sentiti i Ministeri interessati;
Viste le note n. 65205/8.93.12 e n. 65270/5.5.209, rispettivamente datate 3 e 5 giugno 1987 con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere - ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 - il proprio parere durante la riunione convocata l'11 predetto mese presso lo stesso Dipartimento, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;
Visti i verbali relativi alle risultanze delle consultazioni delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione dell'11 giugno 1987;
Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha espresso il proprio parere con nota pervenuta in data 6 giugno 1987;
Considerata la necessità di stabilire per determinate mansioni e qualifiche speciali un limite di altezza con relativa misura ai fini della partecipazione a pubblici concorsi indetti dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1987, registrato alla corte dei conti il 27 stesso mese, registro n. 6, foglio n. 331, con il quale sono state delegate talune funzioni al Ministro per la funzione pubblica; Decreta:

Art. 1

Sfera di applicazione


Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.