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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1987, n. 411

Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2015)
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Testo in vigore dal: 10-10-1987
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i  limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici ed in
particolare  quanto previsto dall'art. 2 in materia di determinazione
delle  mansioni  e  qualifiche  speciali  per  le quali e' necessario
stabilire un limite di altezza e la misura di detto limite;
  Sentiti i Ministeri interessati;
  Viste  le note n. 65205/8.93.12 e n. 65270/5.5.209, rispettivamente
datate 3 e 5 giugno 1987 con le quali la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ha invitato le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative ad esprimere - ai sensi
dell'art.  2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 - il proprio parere
durante  la  riunione  convocata  l'11 predetto mese presso lo stesso
Dipartimento,  con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata
ritenuta   come   tacita   rinuncia  al  diritto  dell'organizzazione
sindacale ad essere sentita;
  Visti  i verbali relativi alle risultanze delle consultazioni delle
organizzazioni sindacali invitate alla riunione dell'11 giugno 1987;
  Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra  uomo  e  donna  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha espresso il proprio parere con nota pervenuta in data
6 giugno 1987;
  Considerata  la  necessita' di stabilire per determinate mansioni e
qualifiche  speciali un limite di altezza con relativa misura ai fini
della    partecipazione    a    pubblici   concorsi   indetti   dalle
amministrazioni  statali,  comprese  quelle ad ordinamento autonomo e
dagli enti pubblici;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6  maggio  1987,  registrato  alla corte dei conti il 27 stesso mese,
registro n. 6, foglio n. 331, con il quale sono state delegate talune
funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Sfera di applicazione

  Ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi pubblici per l'assunzione di
personale  da  adibire  a  mansioni  e  qualifiche speciali esistenti
presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo  e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di
altezza  secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del
presente decreto.