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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1987, n. 410

Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1988
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
          IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

  Vista  la  legge  5  agosto  1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  febbraio  1985,  n.  10, concernente
disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
  Vista  la  legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della
legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  della  stessa  legge, che prevede la
emanazione  di  apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,   di   concerto   con  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per
l'accertamento   del   possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  alle
provvidenze  di  cui allo stesso articolo e per la verifica periodica
della persistenza dei requisiti stessi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983,
n.  49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto
1981,  n.  416,  in  materia  di  tariffe  telefoniche, telegrafiche,
postali e dei trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Presentazione delle domande

  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti,
intendono  usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25
febbraio  1987,  n.  67 - nei successivi articoli indicata "la legge"
senza  ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda,
a  firma  del  legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio
dell'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Via
Boncompagni,   15   -  00187  Roma,  a  mezzo  posta  mediante  invio
raccomandato,  specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la
richiesta  riguardi  le riduzioni tariffarie previste alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere
trasmessa   dalle   imprese   interessate   ai   gestori   competenti
all'applicazione delle tariffe.
  ((2.  Le  domande  devono  essere  spedite  entro  la  data  del 10
settembre  1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la
data  del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento
dei contributi per gli anni successivi)).
  3.  A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
imprese  di  radiodiffusione  sonora  che  intendono  presentare, nei
termini  indicati  nel  comma  2, domanda per le provvidenze relative
all'anno  in  corso,  possono  dare  preavviso  scritto  al  Servizio
dell'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, con le
stesse  modalita'  indicate  nel comma 1. Il preavviso deve contenere
l'esplicita   dichiarazione   di  volonta'  di  produrre  la  domanda
prescritta.