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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1983, n. 49

Norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1997)
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Testo in vigore dal:  12-3-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonché i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le riduzioni previste dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato art. 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonché delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge.