stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 356

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-8-1987
al: 27-10-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'aggiornamento  degli  organici  del  personale  civile e militare
degli  istituti di prevenzione e pena, nonche' a talune indifferibili
modifiche  del trattamento economico accessorio spettante allo stesso
personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e per la
funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
            Revisione degli organici del personale civile
                degli istituti di prevenzione e pena

  1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e
pena,  prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive
modificazioni, e' incrementata di numero 108 unita'.
  2.  La  dotazione  organica  dei  direttori  di  servizio  sociale,
prevista  dalla  tabella  annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085,
sostituita  dalla  tabella  B  allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
354, e' incrementata di numero 20 unita'.
  3.  Le  dotazioni  organiche  degli  educatori  per  adulti e degli
assistenti  sociali  per adulti degli istituti di prevenzione e pena,
previste  dal  decreto-legge  14 aprile 1978, n. 111, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  10  giugno  1978,  n. 271, e successive
modificazioni,  sono  incrementate,  rispettivamente,  di  numero 155
unita' e di numero 210 unita'.