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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 9 luglio 1987, n. 330

Direttive in materia di interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni ed integrazioni alla deliberazione 12 giugno 1984 che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie in favore dei lavoratori dichiarati esuberanti o comunque non riassorbibili nell'impresa di appartenenza.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-8-1987

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;
Visti i decreti-legge 7 maggio 1987, n. 174 e 27 giugno 1987, n. 244, che disciplinano, tra l'altro, una gestione non traumatica delle eccedenze di manodopera di lunga durata, mediante interventi per il reimpiego di alcune categorie di lavoratori dipendenti da imprese in crisi;
Visto il disegno di legge di riforma delle norme sulle integrazioni salariali e sui trattamenti di disoccupazione (atto Camera n. 4422, presentato il 9 febbraio 1987);
Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1982, n. 8, che detta criteri per l'individuazione delle ipotesi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale rilevanti ai fini degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;
Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1984, pubblicata nella pag. 460 della Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1985, n. 18, che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie in favore dei lavoratori dichiarati esuberanti o comunque non riassorbibili nell'impresa di appartenenza;
Preso atto che l'occupazione industriale è, in via generale, soggetta a profonde mutazioni di tipo qualitativo e quantitativo, alle quali occorre far fronte con azioni dirette a favorire la mobilità e la trasformazione della qualità del lavoro;
Considerato che, a seguito di procedure liquidatorie d'impresa ormai giunte alla fase finale, di cessazioni definitive d'attività avvenute da oltre un triennio, di sussistenza ultratriennale di manodopera eccedente in imprese non più interessate da processi di ristrutturazione o risanamento, si stanno verificando diffusi fenomeni di ricorso alle procedure di licenziamento;
Tenuto conto che i suddetti fenomeni interessano aree a particolare tensione occupazionale;
Ritenuto di dover agevolare processi di mobilità e di gestione delle eccedenze occupazionali, atti ad evitare il ricorso a traumatiche interruzioni dei rapporti di lavoro che, tra l'altro, vanificherebbero le azioni positive già attivate a tutela del reddito dei lavoratori mediante i provvedimenti autorizzativi degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, commi primo e quarto, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Delibera

1. Al fine di evitare che alcune situazioni occupazionali particolarmente rilevanti e già destinatarie di specifici interventi diretti ad una mirata garanzia socio-economica, anche attraverso l'istituto delle integrazioni salariali straordinarie, possano veder compromesso un loro inserimento nel disegno riformatore di cui alle premesse, nelle ipotesi già previste dalla deliberazione del 12 giugno 1984 e, in particolare, nei casi di ricorso pluriennale agli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni in favore di lavoratori di aziende che hanno cessato l'attività o comunque da considerarsi strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali, gli accertamenti di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, saranno effettuati alle seguenti condizioni:
presentazione da parte del datore di lavoro di un piano, concordato con le organizzazioni sindacali per la gestione delle eccedenze, con indicazioni delle prospettive di reimpiego e dei tempi occorrenti;
indicazione dei processi di formazione, riqualificazione e aggiornamento attivati dalla regione, che possano consentire un più rapido reinserimento dei lavoratori eccedenti nelle attività produttive;
indicazione delle eventuali iniziative pubbliche o private di job creation istituite nell'area;
evidenziazione delle azioni di sostegno poste in essere da soggetti pubblici o privati, in grado di incentivare progetti di lavoro associato e cooperativo;
indicazione delle eventuali possibilità di reimpiego attraverso la sperimentazione di nuove formule in materia di gestione del tempo di lavoro.
2. Sulla base dei pianti presentati e delle azioni indicate il CIPI assegnerà un termine entro il quale dovranno essere adottate tutte le misure idonee alla gestione delle eccedenze e dovranno trovare completa attuazione i progetti di reimpiego o di esodo volontario.
3. Il comitato tecnico, previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è incaricato di verificare, nell'ambito temporale prefissato dal CIPI, la corretta attuazione dei piani e di indicare al CIPI le eventuali azioni correttive o di sostegno, da porre in essere per la completa e positiva riuscita dei piani stessi.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI