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DECRETO-LEGGE 20 luglio 1987, n. 293

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1987)
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Testo in vigore dal: 21-7-1987
al: 19-9-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di disporre
interventi  in  favore  delle  popolazioni  colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche del luglio 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile, di concerto
con  i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  del  turismo e dello spettacolo, del
tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   Ai  fini  dell'effettuazione  degli  interventi  previsti  dal
presente    decreto,    l'individuazione   dei   comuni   dell'Italia
settentrionale  colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche del
luglio  1987  ha  luogo  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.
  2.  Per  far  fronte  agli  interventi urgenti nei comuni di cui al
comma  1  e'  autorizzata  la spesa di lire 240 miliardi a carico del
fondo  per  la  protezione  civile.  A  tal fine il fondo medesimo e'
integrato  della  somma  di  lire 240 miliardi, in ragione di lire 25
miliardi per l'anno 1987 e di lire 215 miliardi per l'anno 1988.
  3.  L'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9
del   decreto-legge   26   maggio   1984,  n.  159,  convertito;  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogata al 31
dicembre  1988. Il relativo onere valutato in complessivi 10 miliardi
di lire e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
  4.   Il   gruppo   nazionale   per   la   difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  provvede altresi' a ricerche specifiche nei territori
di  cui  al  comma  1  e a tal fine e' integrato da un rappresentante
designato,  di  volta  in volta, dal presidente della regione o della
provincia autonoma interessata.