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DECRETO-LEGGE 20 luglio 1987, n. 293

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1987)
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Testo in vigore dal:  21-7-1987 al: 19-9-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 240 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 240 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 215 miliardi per l'anno 1988.
3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere valutato in complessivi 10 miliardi di lire è posto a carico del fondo per la protezione civile.
4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.