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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 27 giugno 1987, n. 288

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1992)
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Testo in vigore dal:  20-7-1987 al: 2-4-1992
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che nel territorio nazionale persiste l'insorgenza di focolai di afta epizootica nelle regioni italiane ad alta concentrazione di allevamenti zootecnici di specie aftoso-sensibili e che la malattia presenta carattere di epizoozia;
Ritenuto necessaria l'adozione, in tutto il territorio nazionale, di interventi uniformi di profilassi nonché di misure straordinarie urgenti di polizia veterinaria;
Visti gli articoli 6, lettera b), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971 recante norme integrative per la profilassi dell'afta epizootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 22 aprile 1971;
Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225, del 27 settembre 1986, e successive modifiche;

Vista

la direttiva del Consiglio della CEE del 18 novembre 1986, n. 85/511/CEE; Ordina:

Art. 1


Nel caso che a seguito dell'intervento del servizio veterinario della unità sanitaria locale sia accertata, sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un allevamento di afta epizootica o vi sia il fondato sospetto di infezione aftosa, l'autorità sanitaria competente dispone l'immediato sequestro dell'allevamento risultato infetto e degli allevamenti circostanti che, per la configurazione territoriale o per contatti con l'allevamento interessato, possono considerarsi contaminati.
Con il provvedimento di sequestro l'autorità sanitaria competente dispone, inoltre:
il censimento di tutte le categorie di animali delle specie recettive, per precisare per ciascuna di esse il numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati.
Il censimento dev'essere aggiornato per tenere conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto;
il divieto dell'entrata e della uscita dall'allevamento degli animali;
il divieto di uscita dall'allevamento di carni o carcasse o di animali delle specie recettive, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'afta epizootica. Le carni o le carcasse degli animali recettivi devono di norma essere distrutte sul posto.
Il loro allontanamento dall'allevamento al fine della distruzione può essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio semprechè si attui con la necessaria cautela atta ad evitare la propagazione dell'infezione;
il divieto di uscita del latte dall'allevamento;
che il movimento delle persone in provenienza o a destinazione dell'allevamento sia subordinato alla autorizzazione del servizio veterinario competente;
che l'entrata e l'uscita dei veicoli dall'allevamento siano subordinate ad autorizzazione del servizio veterinario competente che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;
che alle entrate ed alle uscite dei fabbricati di stabulazione degli animali ed a quelle dell'allevamento siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione.