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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. 274

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1987)
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Testo in vigore dal:  11-7-1987 al: 9-9-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di lire 350 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche dello Stato, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, la installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.