stai visualizzando l'atto

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 223

Autorizzazione agli Istituti autonomi case popolari ad acquistare alloggi degradati da recuperare, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 23-6-1987
    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  1,  primo  comma,  (lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
  Vista  la  propria  delibera  26  ottobre  1978,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono state
fissate   le   linee   di   intervento   nel   settore  dell'edilizia
residenziale;
  Vista  la  proposta del C.E.R. in data 28 novembre 1986 - trasmessa
con  nota del Ministro dei lavori pubblici n. 27/SEG.COM del 13 marzo
1987  -  di  integrazione  delle  linee  di  intervento  nel  settore
dell'edilizia  residenziale,  al  fine  di  consentire  agli Istituti
autonomi   case   popolari,   l'acquisto   di  alloggi  degradati  da
recuperare,  in  relazione  agli stanziamenti loro riconosciuti dalle
regioni  nell'ambito  della programmazione relativa al quinto biennio
della legge n. 457/1978;
  Visto    il    parere   espresso   dalla   commissione   consultiva
interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;
  Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

                              Delibera:

  Le  regioni  possono,  nell'ambito  dei  finanziamenti statali loro
concessi,  relativamente  all'attuazione  dei  programmi afferenti al
quinto  biennio  della  legge  n.  457/78,  autorizzare  gli Istituti
autonomi   case   popolari,  all'acquisto  di  alloggi  degradati  da
recuperare.  Per il perseguimento di tale scopo gli Istituti autonomi
case  popolari  potranno impegnare una quota non eccedente il 20% dei
fondi  loro  assegnati  per  il  finanziamento del sopracitato quinto
biennio.   Al   fine  di  regolamentare  la  materia  e  rendere  gli
adempimenti  confluenti  con gli obiettivi dell'edilizia residenziale
pubblica,  e'  necessario  che  le  regioni, nel prevedere nei propri
programmi interventi di tale genere, osservino e facciano osservare i
seguenti specifici indirizzi:
    1)  al  fine  di  una  razionale allocazione delle risorse di una
sollecita  acquisizione  di  alloggi  non e' consentito l'acquisto di
immobili   disgiunto  dal  contestuale  programma  di  intervento  di
recupero;
    2)   l'acquisto  ed  il  recupero  devono  configurarsi  come  un
intervento  unico  ed  il  relativo  programma,  redatto a cura degli
Istituti autonomi case popolari, dovra' contenere con le modalita' in
vigore  per  i  programmi  di  edilizia sovvenzionata, la motivazione
dell'intervento  e relativi dati economici complessivi da riassumersi
in apposito quadro tecnico-economico;
    3)  l'acquisto ed il recupero dovranno avere per oggetto immobili
che rispondano alle seguenti caratteristiche e condizioni:
      a)  la destinazione d'uso residenziale deve essere compatibile,
oltre che, con il P.R.G. e relativi strumenti attuativi, anche con le
caratteristiche tecniche dell'immobile;
      b)  siano  inseriti  nel P.P.A. o immediatamente acquistabili e
recuperabili;
      c) siano costituiti da alloggi liberi da persone o cose, ovvero
presentino una situazione alloggiativa tale da consentire, in sede di
recupero,  la destinazione alla locazione di almeno 4/5 degli alloggi
recuperati; eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla regione
in  sede  di  approvazione  del  programma  d'intervento,  di  cui al
seguente  punto  7),  e  sulla  base  di comprovate ragioni di natura
sociale che giustifichino l'intervento stesso;
      d)  godano  di  autonomia  funzionale rispetto all'uso di parti
comuni (ingresso, scale, coperture, ecc.);
      e)   consentano  di  rispettare,  nell'ambito  delle  direttive
tecniche  del  C.E.R.,  il  rapporto  tra  superficie  residenziale e
superficie  non  residenziale,  salvo  espressa deroga da parte della
regione in sede di approvazione del programma di intervento;
      4)  qualora  gli  immobili  siano  dotati,  al  piano terra, di
superfici  non residenziali, queste, successivamente al loro recupero
dovranno  essere  destinate  da  parte  degli  Istituti autonomi case
popolari,  d'intesa con il comune, prevalentemente a servizi connessi
con la residenza.
    Per  la  locazione degli immobili recuperati da destinarsi ad uso
commerciale  gli  Istituti  autonomi  case  popolari  adotteranno  le
procedure  in  vigore  previste  dalle  disposizioni  in  materia  di
amministrazione sul patrimonio e contabilita' generale dello Stato;
    5)  la  stima  dell'immobile  da  acquistare,  nell'ambito  della
procedura  prescelta  dall'Istituto  autonomo  case  popolari,  sara'
redatta  dall'ufficio  tecnico dell'Istituto ed allegano al programma
d'intervento;  la  stima terra' conto della convenienza dell'acquisto
anche  alla  luce  di quanto previsto al seguente punto 6) per quanto
attiene il rapporto, interno al massimale, tra il costo dell'acquisto
e quello del recupero;
    6)  condizione  per  l'approvazione  del  programma di acquisto e
recupero  e'  che  l'onere  finanziario stimato sia contenuto entro i
massimali   fissati  dal  C.E.R.  per  gli  interventi  di  recupero;
eventuali  deroghe  potranno  essere  motivamente  autorizzate  dalle
regioni;
    7)  i  programmi  di  acquisto e recupero da parte degli Istituti
autonomi case popolari, dovranno essere espressamente approvati dalle
regioni prima della loro attuazione, qualora non siano stati inseriti
nel programma di localizzazione degli interventi;
    8)  il  ricorso  da parte degli Istituti autonomi case popolari a
programmi  di acquisto e recupero non deve implicare in alcun modo il
prolungamento  dei  tempi  fissati  per l'attuazione dei programmi di
edilizia sovvenzionata.

  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.

  Roma, addi' 8 aprile 1987

                   Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI