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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 223

Autorizzazione agli Istituti autonomi case popolari ad acquistare alloggi degradati da recuperare, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

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Testo in vigore dal:  23-6-1987

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, primo comma, (lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la propria delibera 26 ottobre 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono state fissate le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale;
Vista la proposta del C.E.R. in data 28 novembre 1986 - trasmessa con nota del Ministro dei lavori pubblici n. 27/SEG.COM del 13 marzo 1987 - di integrazione delle linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale, al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari, l'acquisto di alloggi degradati da recuperare, in relazione agli stanziamenti loro riconosciuti dalle regioni nell'ambito della programmazione relativa al quinto biennio della legge n. 457/1978;
Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;
Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

Le regioni possono, nell'ambito dei finanziamenti statali loro concessi, relativamente all'attuazione dei programmi afferenti al quinto biennio della legge n. 457/78, autorizzare gli Istituti autonomi case popolari, all'acquisto di alloggi degradati da recuperare. Per il perseguimento di tale scopo gli Istituti autonomi case popolari potranno impegnare una quota non eccedente il 20% dei fondi loro assegnati per il finanziamento del sopracitato quinto biennio. Al fine di regolamentare la materia e rendere gli adempimenti confluenti con gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica, è necessario che le regioni, nel prevedere nei propri programmi interventi di tale genere, osservino e facciano osservare i seguenti specifici indirizzi:
1) al fine di una razionale allocazione delle risorse di una sollecita acquisizione di alloggi non è consentito l'acquisto di immobili disgiunto dal contestuale programma di intervento di recupero;
2) l'acquisto ed il recupero devono configurarsi come un intervento unico ed il relativo programma, redatto a cura degli Istituti autonomi case popolari, dovrà contenere con le modalità in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata, la motivazione dell'intervento e relativi dati economici complessivi da riassumersi in apposito quadro tecnico-economico;
3) l'acquisto ed il recupero dovranno avere per oggetto immobili che rispondano alle seguenti caratteristiche e condizioni:
a) la destinazione d'uso residenziale deve essere compatibile, oltre che, con il P.R.G. e relativi strumenti attuativi, anche con le caratteristiche tecniche dell'immobile;
b) siano inseriti nel P.P.A. o immediatamente acquistabili e recuperabili;
c) siano costituiti da alloggi liberi da persone o cose, ovvero presentino una situazione alloggiativa tale da consentire, in sede di recupero, la destinazione alla locazione di almeno 4/5 degli alloggi recuperati; eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla regione in sede di approvazione del programma d'intervento, di cui al seguente punto 7), e sulla base di comprovate ragioni di natura sociale che giustifichino l'intervento stesso;
d) godano di autonomia funzionale rispetto all'uso di parti comuni (ingresso, scale, coperture, ecc.);
e) consentano di rispettare, nell'ambito delle direttive tecniche del C.E.R., il rapporto tra superficie residenziale e superficie non residenziale, salvo espressa deroga da parte della regione in sede di approvazione del programma di intervento;
4) qualora gli immobili siano dotati, al piano terra, di superfici non residenziali, queste, successivamente al loro recupero dovranno essere destinate da parte degli Istituti autonomi case popolari, d'intesa con il comune, prevalentemente a servizi connessi con la residenza.
Per la locazione degli immobili recuperati da destinarsi ad uso commerciale gli Istituti autonomi case popolari adotteranno le procedure in vigore previste dalle disposizioni in materia di amministrazione sul patrimonio e contabilità generale dello Stato;
5) la stima dell'immobile da acquistare, nell'ambito della procedura prescelta dall'Istituto autonomo case popolari, sarà redatta dall'ufficio tecnico dell'Istituto ed allegano al programma d'intervento; la stima terrà conto della convenienza dell'acquisto anche alla luce di quanto previsto al seguente punto 6) per quanto attiene il rapporto, interno al massimale, tra il costo dell'acquisto e quello del recupero;
6) condizione per l'approvazione del programma di acquisto e recupero è che l'onere finanziario stimato sia contenuto entro i massimali fissati dal C.E.R. per gli interventi di recupero; eventuali deroghe potranno essere motivamente autorizzate dalle regioni;
7) i programmi di acquisto e recupero da parte degli Istituti autonomi case popolari, dovranno essere espressamente approvati dalle regioni prima della loro attuazione, qualora non siano stati inseriti nel programma di localizzazione degli interventi;
8) il ricorso da parte degli Istituti autonomi case popolari a programmi di acquisto e recupero non deve implicare in alcun modo il prolungamento dei tempi fissati per l'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI