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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1987, n. 211

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1987)
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Testo in vigore dal:  3-6-1987 al: 2-8-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma del codice civile;
c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.
4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro che rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa.
L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.
5. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla condizione che il lavoratore sia in possesso dei prescritti permessi di ingresso e di lavoro rilasciati dalle competenti autorità del Paese di destinazione.