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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 marzo 1987, n. 147

Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1988)
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Testo in vigore dal: 17-4-1987
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34,  modificata  dalla  legge  7
marzo 1985, n. 98; 
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata  dalla  legge  23
dicembre 1975, n. 745; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,
n. 761, concernente lo stato giuridico  del  personale  delle  unita'
sanitarie locali; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  febbraio  1980,  concernente  la
produzione del virus aftoso e del vaccino  contro  l'afta  epizootica
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980); 
  Visto il decreto  ministeriale  10  marzo  1982  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  84  del  26  marzo   1982),   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il
trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali"; 
  Visto l'art. 17  della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887  (legge
finanziaria 1985); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  maggio  1986  relativo   alla
produzione, acquisto, distribuzione ed impiego  dei  vaccini  per  la
profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986); 
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985  riguardante  le
profilassi obbligatorie: procedure  amministrativo-contabili  per  la
liquidazione delle prestazioni veterinarie; 
  Considerato  che  le  spese  necessarie  per   l'attuazione   delle
profilassi vaccinali obbligatorie  contro  le  malattie  infettive  e
diffusive  degli  animali  ai  fini  di  provvedere  all'acquisto  ed
all'approvvigionamento dei  prodotti  immunizzanti  ed  al  pagamento
delle  relative   prestazioni   veterinarie,   gravano,   a   partire
dall'esercizio  finanziario  1983,  sul  cap.  5941/Tesoro  -   Fondo
sanitario nazionale; 
  Considerato   che,   al   fine   di    assicurare    un    uniforme
approvvigionamento  nelle  quantita'  necessarie   dei   vaccini   in
questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che  dovranno
essere prodotti dai  diversi  istituti  zooprofilattici  sperimentali
incaricati; 
  Ritenuta la necessita' di procedere, ai  fini  dell'attuazione  dei
piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia  veterinaria,
all'adeguamento dei prezzi di cessione dei vaccini  e  dei  compensi,
per  l'impiego  dei  prodotti  immunizzanti,  stabiliti  con  decreto
ministeriale 20 giugno 1985; 
  Atteso  che  le  prestazioni  in  argomento  rese  dai   veterinari
dipendenti dalle unita' sanitarie  locali  costituiscono  compito  di
istituto e come tali sono  retribuite  con  i  trattamenti  economici
previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9  della  legge
29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Per l'anno 1987 le spese per l'acquisto e  l'impiego  dei  prodotti
immunizzanti necessari alle  profilassi  vaccinali  obbligatorie  nei
confronti dell'afta epizootica, della  peste  suina  classica,  della
rabbia e del carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive e
diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono
sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
con i fondi alle medesime assegnati  sul  Fondo  sanitario  nazionale
(cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).