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LEGGE 7 marzo 1985, n. 98

Modifica all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.

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Testo in vigore dal:  13-4-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEGAN, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE
- L'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, prevede un'indennità per il proprietario di animali abbattuti perché infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.