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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 febbraio 1987, n. 103

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-4-1987
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il  quale
e'  stato  istituito  presso  il  Ministero  del  bilancio  e   della
programmazione  economica  il  Nucleo  ispettivo  per   la   verifica
dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici; 
  Visto il proprio  decreto  in  data  21  giugno  1985,  concernente
l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo ispettivo predetto; 
  Vista la legge 17 dicembre  1986,  n.  878,  recante  fra  l'altro,
all'art. 9, nuove disposizioni riguardanti il Nucleo ispettivo; 
  Ritenuto    di    dover    stabilire    una    nuova     disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo ispettivo; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il Nucleo ispettivo per le verifiche dell'attuazione dei  programmi
di investimenti delle amministrazioni e degli  enti  pubblici,  anche
territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri  enti  pubblici
contribuiscono in via ordinaria e' posto alle dirette dipendenze  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica. 
  Il Nucleo opera in un quadro di interventi coordinati con le  altre
attivita' del Ministero. 
  Nell'espletamento dei propri compiti, gli ispettori acquisiscono le
necessarie  informazioni   dalle   amministrazioni   e   dagli   enti
interessati, che sono tenuti a fornirle. Essi, previa  autorizzazione
del  Ministro,  possono  accedere  negli  uffici  e  nei  luoghi   di
esecuzione  delle  opere  al  fine  di  constatarne   lo   stato   di
realizzazione e di effettuare ogni altra  rilevazione  utile  per  la
verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti. 
  In caso di omissione delle comunicazioni e dei dati  richiesti,  di
gravi carenze nelle realizzazioni, nonche'  di  azioni  od  omissioni
volte  ad  ostacolare  o  influenzare  l'espletamento   dei   compiti
istituzionali,  gli  ispettori  possono  proporre   la   revoca   dei
finanziamenti disposti. 
  Nell'esercizio  dell'attivita'  di  verifica   gli   ispettori   si
avvalgono della collaborazione della Guardia  di  finanza,  facendone
richiesta al Comando generale.