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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 febbraio 1987, n. 103

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

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Testo in vigore dal:  7-4-1987

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale è stato istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici;
Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1985, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo ispettivo predetto;
Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante fra l'altro, all'art. 9, nuove disposizioni riguardanti il Nucleo ispettivo;

Ritenuto

di dover stabilire una nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo ispettivo; Decreta:

Art. 1



Il Nucleo ispettivo per le verifiche dell'attuazione dei programmi di investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Il Nucleo opera in un quadro di interventi coordinati con le altre attività del Ministero.
Nell'espletamento dei propri compiti, gli ispettori acquisiscono le necessarie informazioni dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle. Essi, previa autorizzazione del Ministro, possono accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti.
In caso di omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, di gravi carenze nelle realizzazioni, nonché di azioni od omissioni volte ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali, gli ispettori possono proporre la revoca dei finanziamenti disposti.
Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori si avvalgono della collaborazione della Guardia di finanza, facendone richiesta al Comando generale.