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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 febbraio 1987, n. 90

Organizzazione e procedure, previste dall'art. 7 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/03/1987, n. 68 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/1987)
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Testo in vigore dal: 16-4-1987
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      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, che stabilisce  una  nuova
disciplina del Nucleo  di  valutazione  degli  investimenti  pubblici
istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, definendo i
compiti del Nucleo stesso, la sua posizione alle  dirette  dipendenze
del  segretario  generale  della  programmazione  economica,  la  sua
composizione, la procedura per la  nomina  e  la  determinazione  del
trattamento economico dei  suoi  membri  e  degli  addetti  alla  sua
segreteria come assistenti, lo stato giuridico dei suoi componenti  e
gli adempimenti attraverso i  quali  viene  informato  il  Parlamento
sulla sua attivita' ed il suo funzionamento; 
  Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 878  del  1986,
che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica
il  compito  di  definire  con  proprio  decreto,  su  proposta   del
segretario generale della programmazione economica, sentito il  CIPE,
l'organizzazione e le procedure e di impartire le  direttive  per  il
funzionamento del Nucleo, con particolare riferimento ai rapporti con
le altre amministrazioni, nel rispetto del  principio  dell'autonomia
tecnica del Nucleo e della responsabilita' collegiale dei suoi membri
nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate; 
  Considerata l'esigenza di definire  un'organizzazione  interna  del
Nucleo e procedure operative  che  consentano  al  Nucleo  stesso  di
rispondere nel modo piu' efficiente ai compiti affidatigli  e  ad  un
tempo  assicurino  la  maggiore  possibile  trasparenza   delle   sue
attivita' di istruttoria e di valutazione; 
  Vista la proposta formulata al  riguardo  dal  segretario  generale
della programmazione economica, con nota n.  2/573  del  10  febbraio
1987; 
  Preso atto del parere favorevole espresso dal CIPE nella seduta del
17 febbraio 1987; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici opera  alle
dirette  dipendenze  del  segretario  generale  della  programmazione
economica, il quale ne assicura il funzionamento secondo le difettive
impartite e le procedure definite  dal  Ministro,  nel  rispetto  del
principio dell'autonomia tecnica  del  Nucleo  stesso  sancita  dalla
legge. 
  Il Nucleo e' ordinato in una direzione e nei seguenti otto settori: 
    attivita' direttamente produttive e infrastrutture relative; 
    aree metropolitane e recupero centri urbani; 
    beni culturali, artistici e turismo; 
    sanita' ed edilizia ospedaliera; 
    ricerca scientifica, universita', scuola; 
    risanamento, protezione e sviluppo ambientale; difesa suolo; 
    sistemi informativi e trattamento dati; 
    bilanci finanziari, problemi istituzionali ed organizzativi. 
  Ai fini del piu' efficace svolgimento dei  compiti  del  Nucleo  e'
altresi' costituito al suo interno il comitato  di  coordinamento  di
cui al successivo punto 5. 
  2. Il segretario generale della programmazione economica: 
    a) definisce le linee generali dei  programmi  di  attivita'  del
Nucleo, indicando le priorita' dei diversi adempimenti, ed assegna al
Nucleo i piani ed i progetti di  investimento  dello  Stato  e  degli
altri enti pubblici e  loro  aziende  da  sottoporre  ad  istruttoria
tecnica ed a valutazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 878  del
1986; 
    b) cura i rapporti con le amministrazioni, gli enti e le  aziende
preposte alla redazione  o  alla  promozione  dei  suddetti  piani  e
progetti e definisce con questi  le  modalita'  e  le  forme  per  la
comunicazione degli atti istruttori; 
    c)  sottopone  al  Ministro  i  provvedimenti  da  adottare   nei
confronti dei membri del Nucleo a carico dei quali siano emerse gravi
carenze ((nell'))adempimento dei propri doveri d'ufficio; 
    d)  sottopone  con  motivato  parere  alle   determinazioni   del
Ministro, sentito il direttore del Nucleo, le  richieste  dei  membri
del Nucleo intese ad ottenere l'autorizzazione ad accettare incarichi
da altre amministrazioni ed enti; 
    e) dispone, con propri ordini di servizio, sentito  il  direttore
del Nucleo, l'assegnazione degli assistenti  e  dell'altro  personale
della segreteria ai vari settori e compiti del Nucleo; 
    f) firma la corrispondenza in partenza relativa all'attivita' del
Nucleo; 
    g) approva le missioni sul territorio nazionale dei membri e  del
personale di segreteria del Nucleo e sottopone  all'approvazione  del
Ministro quelle all'estero; 
    h) tiene il Ministro costantemente  informato  sui  programmi  di
attivita' del Nucleo e sull'andamento dei lavori di istruttoria e  di
valutazione e sulle problematiche ad esso relative. 
  3. Il direttore del Nucleo, scelto tra i suoi membri: 
    a) definisce e coordina l'attivita' dei settori e dei membri  del
Nucleo al fine della realizzazione dei programmi; 
    b)  presiede,  in   assenza   del   segretario   generale   della
programmazione economica, il comitato di coordinamento; 
    c)  riferisce  al  segretario   generale   della   programmazione
economica sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita'  del
Nucleo; 
    d)  vigila,  assieme  ai  competenti  capi  settore  di  cui   al
successivo punto 4, sull'adempimento dei doveri  d'ufficio  da  parte
degli altri membri del Nucleo; 
    e) provvede all'assegnazione della corrispondenza  in  arrivo  ai
competenti  settori,   previa   protocollazione   sui   registri   di
un'apposita sezione dell'archivio  della  segreteria  generale  della
programmazione e sigla la corrispondenza in partenza; 
    f) segnala al segretario generale della programmazione  economica
le  eventuali  carenze  emerse  a  carico  di   membri   del   Nucleo
nell'adempimento dei  propri  doveri  d'ufficio,  per  le  misure  da
sottoporre alle determinazioni del Ministro; 
    g) provvede alle attivita' per  la  gestione  amministrativa  dei
membri e del personale addetti al Nucleo. 
  Il direttore del Nucleo dispone di  una  segreteria  che  cura  gli
affari generali del Nucleo ed  alla  quale  fa  capo  l'archivio  del
Nucleo stesso. 
  4.  Su   proposta   formulata   dal   segretario   generale   della
programmazione economica, sentito il direttore del Nucleo, a  ciascun
settore e' preposto con decreto del Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, un membro del Nucleo con responsabilita' di
coordinamento. Con lo stesso  o  con  successivi  decreti  a  ciascun
settore sono assegnati i  vari  membri  del  Nucleo.  Con  le  stesse
procedure i capi settore e gli  addetti  ai  settori  possono  essere
altrimenti destinati. 
  In particolare ciascun capo settore: 
    a)   sovraintende   all'esecuzione,   nell'ambito   di    propria
competenza, del programma di lavoro definito dal segretario  generale
della  programmazione  economica,  coordinando  nei  tempi  e   nelle
modalita' l'attivita' dei membri  assegnati  al  rispettivo  settore,
ferma restando l'autonomia tecnica dei membri  stessi  nelle  proprie
attivita' istruttorie e di valutazione; 
    b) segnala, con motivata relazione, al direttore del  Nucleo  per
il seguito di competenza, le eventuali carenze riscontrate  a  carico
di membri e  di  personale  di  segreteria  per  il  proprio  settore
nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio; 
    c) dispone per lo  smaltimento  della  corrispondenza  in  arrivo
assegnata al proprio settore e sigla la  corrispondenza  in  partenza
relativa agli aspetti specifici dell'attivita' del settore stesso; 
    d) segnala al direttore del Nucleo, per il seguito di competenza,
le esigenze del proprio settore per quanto  concerne  l'acquisizione,
la manutenzione ed il funzionamento delle attrezzature tecniche. 
  5. Sotto la presidenza del segretario generale della programmazione
economica o, in sua assenza,  del  direttore  del  Nucleo,  opera  il
comitato di coordinamento composto dal direttore stesso del Nucleo  e
dai  capi  settore.  Possono  essere  chiamati,  a  partecipare  alle
riunioni del comitato altri  membri  del  Nucleo  in  relazione  alla
propria sfera di competenza. 
  Il comitato si riunisce su  convocazione  del  segretario  generale
della programmazione economica o, in assenza di questi, del direttore
del Nucleo per esprimere ((parere)) su tutte le questioni  sottoposte
dal presidente ed in particolare: 
    a) predispone gli  elementi  per  la  relazione  annuale  di  cui
all'art. 6, primo comma, della legge n. 878 del 1986,  sull'attivita'
e sul funzionamento del Nucleo; 
    b) esamina  le  questioni  metodologiche  relative  all'attivita'
istruttoria e di valutazione dei settori e dei gruppi  di  lavoro  di
cui al successivo art.  7,  al  fine  di  assicurare  uniformita'  di
impostazione,  nel  rispetto  comunque  dell'autonomia  tecnica   dei
singoli membri; 
    c) definisce le attivita' intese alla diffusione delle tecniche e
delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi
costi-benefici, di  piani  e  progetti  di  investimenti  nell'ambito
dell'amministrazione  centrale,  delle  amministrazioni  regionali  e
delle province autonome come previsto  dall'art.  1,  secondo  comma,
della legge n. 878 del 1986. 
  L'incarico di segretario del comitato di coordinamento e' svolto da
un funzionario della segreteria del direttore  del  Nucleo,  che  per
ogni seduta redige verbale. 
  6. I membri del Nucleo di valutazione, ferma restando  l'estensione
a quelli non appartenenti all'amministrazione statale delle norme sui
diritti, sui doveri e sulle responsabilita' dettate per gli impiegati
civili dello Stato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 5 della
legge 17 dicembre 1986, n. 878, se nominati a tempo pieno: 
    a) sono tenuti ad una prestazione di lavoro almeno pari a  quella
prevista per i dirigenti dello Stato; 
    b) non possono accettare incarichi o consulenze da chiunque  e  a
qualsiasi  titolo  retribuiti  senza  aver  prima  ottenuto  espressa
autorizzazione del Ministro. A tal  fine  debbono  proporre  per  via
gerarchica al Ministro istanza, con  la  quale  dichiarano  sotto  la
propria responsabilita' che l'incarico offerto loro non e'  in  alcun
modo inconciliabile con le loro funzioni di membro del Nucleo. 
  Comunque  ciascun  membro  assicurera'  che  lo  svolgimento  degli
adempimenti  relativi  agli  incarichi  esterni   avvenga   in   modo
compatibile con le esigenze di servizio. 
  I componenti del Nucleo a tempo parziale: 
    a) sono tenuti alla prestazione di un servizio pari alla meta' di
quello previsto per, i membri a tempo pieno; 
    b) non possono svolgere attivita' esterne  al  Nucleo  che  siano
incompatibili con le funzioni da essi svolte nell'ambito  del  Nucleo
stesso. 
  Il trattamento economico dei membri del  Nucleo  di  valutazione  e
degli detti alla segreteria del  Nucleo  stesso  come  assistenti  e'
stabilito ai sensi e con la procedura  di  cui  all'art.  3,  settimo
comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 
  Nei confronti dei soli membri trova altresi' applicazione  l'ottavo
comma del richiamato art. 3. 
  7. Ove le esigenze di servizio lo rendano necessario, i membri  del
Nucleo  possono  essere  temporaneamente  suddivisi  dal   segretario
generale della programmazione economica, d'intesa  con  il  direttore
del Nucleo, in gruppi di lavoro, prescindendo dalla loro collocazione
nei vari settori. 
  Ogni gruppo opera collegialmente ed e' coordinato da uno  dei  suoi
membri. 
  8.  L'istruttoria  tecnica  dei  piani  e  progetti  d'investimento
pubblici puo' essere svolta anche da un solo membro  del  Nucleo.  La
valutazione di ciascun piano o progetto deve essere tuttavia compiuta
da un gruppo di non meno di tre membri del Nucleo, che si  esprime  a
maggioranza. In caso di disaccordo, anche per iniziativa di  un  solo
membro, puo' essere richiesto che alla valutazione intervengano altri
due  membri  del  Nucleo  designati  dal  segretario  generale  della
programmazione economica. 
  La valutazione deve essere sinteticamente  e  chiaramente  espressa
con specifica relazione sottoscritta  dagli  analisti  che  vi  hanno
partecipato.  Compete  al  Ministro,  al  segretario  generale  della
programmazione economica ed al direttore del Nucleo chiedere, ove  lo
ritengano necessario, un'integrazione della  motivazione  o  che  sul
piano o progetto si esprimano  anche  altri  analisti  designati  dal
segretario generale della programmazione economica. 
  Nel corso delle istruttorie tecniche il  Nucleo  cura,  secondo  le
direttive del segretario generale della programmazione  economica,  i
necessari contatti con  i  competenti  uffici  delle  amministrazioni
interessate, centrali e regionali, acquisendo le  informazioni  ed  i
chiarimenti  occorrenti  e  raccogliendone  le  osservazioni  in  uno
spirito di costruttiva collaborazione. Dell'esito  di  tali  contatti
dovra'  essere  stesa  apposita  relazione  da  allegare  agli   atti
istruttori. 
  Al  termine   dell'attivita'   istruttoria   riguardante   progetti
d'investimento "immediatamente  eseguibili"  il  segretario  generale
della programmazione economica provvede ad inoltrare al  Ministro  le
graduatorie di  merito  dei  progetti  ammissibili  al  finanziamento
unitamente a tutte le conclusioni istruttorie. 
  9. Il presente decreto  sostituisce  i  decreti  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica in data 30 giugno 1982 e 23
gennaio 1984, riguardanti l'organizzazione e le  procedure  operative
del Nucleo di valutazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Roma, addi' 18 febbraio 1987 
 
                         Il Ministro: ROMITA 
 
Visto, il Guardasigilli: Rognoni