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LEGGE 17 febbraio 1987, n. 80

Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  15-3-1987 al: 3-6-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei.
2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.
3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 3:
La legge n. 1137/1929 reca: "Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche".