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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal: 10-3-1987
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  (Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416) 
 
  1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5  agosto  1981,  n.
416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: 
  "c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera  a)
del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al  precedente
quarto comma". 
  2. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge  5  agosto  1981,  n.
416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio
1985, n. 1, e' sostituito dal seguente: 
  "Le persone fisiche e le  societa'  che  controllano  una  societa'
editrice  di  giornali  quotidiani,  anche  attraverso   intestazione
fiduciaria delle azioni o  delle  quote  o  per  interposta  persona,
devono darne comunicazione scritta alla societa'  controllata  ed  al
servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto  o  dal  negozio
che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo  la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del
codice  civile.  Si  ritiene  esistente,   salvo   prova   contraria,
l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del
codice civile quando ricorrano rapporti di  carattere  finanziario  o
organizzativo che consentono: 
    a) la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero 
    b) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  editrice  con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune
o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero 
    c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa,  quanto
ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in  assenza
dei rapporti stessi;ovvero 
    d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli  derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero 
    e) l'attribuzione a soggetti diversi  da  quelli  legittimati  in
base  all'assetto  proprietario  di   poteri   nella   scelta   degli
amministratori e dei dirigenti delle  imprese  editrici  nonche'  dei
direttori delle testate edite". 
  3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come modificato dalle leggi 30 aprile 1983,  n.  137,  e  10  gennaio
1985, n. 1, e' sostituito dal seguente: 
  "I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del  Parlamento
e le associazioni sindacali  rappresentate  nel  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro  possono  intestare  fiduciariamente,  con
deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le  azioni  o  le
quote di societa' editrici di giornali quotidiani o  periodici  e  di
societa' intestatarie di azioni  o  quote  di  societa'  editrici  di
giornali quotidiani o periodici". 
  4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5  agosto  1981,  n.
416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste  o  le
giudichi  insufficienti   o   inattendibili,   puo'   chiedere   alla
magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei
Corpi di polizia  dello  Stato,  al  fine  di  accertare  l'effettiva
titolarita'  delle  imprese  editoriali  e  della  proprieta'   delle
testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario
o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1". 
          NOTE

          Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3:
            Il  testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina
          delle  imprese editrici e provvidenze per l'editoria), gia'
          modificato  dagli articoli 1 delle leggi 30 aprile 1983, n.
          137   e  10  gennaio  1985,  n.  1,  e  come  ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.   1  (Titolarita'  delle  imprese).  -  L'esercizio
          dell'impresa  editrice  di giornali quotidiani e' riservato
          alle   persone   fisiche  nonche'  alle  societa'  in  nome
          collettivo,  in  accomandita  semplice,  a  responsabilita'
          limitata,  per  azioni  e in accomandita per azioni, e alle
          societa'  cooperative,  sempre  che non abbiano per statuto
          oggetto  diverso  dall'attivita' editoriale, tipografica o,
          comunque, attinente all'informazione.
            Agli   effetti   della  presente  legge  le  societa'  in
          accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
          soltanto da persone fisiche.
            Quando  l'impresa  e' costituita in forma di societa' per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni  o  a responsabilita'
          limitata,  le  azioni  aventi  diritto  di  voto o le quote
          devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
          collettivo,   in   accomandita  semplice  o  a  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica.   E'   escluso   il
          trasferimento per semplice girata di dette azioni.
            Le  azioni  aventi  diritto  di  voto  o le quote possono
          essere  intestate a societa' per azioni, in accomandita per
          azioni  o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza
          delle  azioni  aventi diritto di voto o delle quote di tali
          societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di
          dette   condizioni   comporta  la  cancellazione  d'ufficio
          dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
            Le  azioni  o  quote  di  societa'  editrici  intestate a
          soggetti  diversi  da quelli di cui ai due commi precedenti
          da  data  anteriore  all'entrata  in  vigore della presente
          legge  ed  il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
          aventi  diritto  di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
          dell'art.   2368   del   codice  civile,  possono  rimanere
          intestate a tali soggetti a condizione che:
              a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
          dell'editoria,  la  conoscenza della proprieta' - diretta o
          indiretta  -  di tali azioni o quote, in modo da consentire
          di  individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
          quotate  in  borsa  o  gli enti morali che - direttamente o
          indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
              b)   sia   data  dimostrazione,  da  parte  del  legale
          rappresentante   della   societa'  che  esercita  l'impresa
          editrice,  di aver provveduto a notificare ai loro titolari
          l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
          ordinarie  e straordinarie, della societa' stessa e di aver
          provveduto  nelle  forme  prescritte  ad  informare di tale
          interdizione tutti i soci;
              c)  rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
          lettera  a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
          di cui al precedente quarto comma.
            E'  vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere
          della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa'
          di  giornali quotidiani costituite in forma di societa' per
          azioni  o  in  accomandita  per  azioni o a responsabilita'
          limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque,
          consenta  il  controllo  delle  societa' editrici stesse ai
          sensi  dell'art.  2359  del  codice civile. Analogo divieto
          vale   per   le  azioni  o  le  quote  delle  societa'  che
          direttamente   o  indirettamente  controllino  le  societa'
          editrici di giornali quotidiani.
            Le  imprese  di  cui  ai  commi  precedenti sono tenute a
          comunicare,  al  servizio dell'editoria di cui all'articolo
          10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:
              a)  le  dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
          nonche'  i  trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
          ore successive;
              b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o
          di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
          stipula;
              c) qualora l'impresa sia costituita informa societaria,
          l'elenco  dei  soci  titolari  con il numero delle azioni o
          l'entita'  delle  quote  da  essi  possedute, nonche' degli
          eventuali  aventi  diritto di intervenire all'assemblea che
          approva  il  bilancio  della  societa', entro trenta giorni
          dalla data dell'assemblea stessa;
              d)  nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
          societa'  per  azioni  o  in  accomandita  per  azioni  o a
          responsabilita'  limitata, l'elenco dei soci delle societa'
          alle  quali  sono  intestate  le  azioni  o  le quote della
          societa'  che  esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle
          societa'   che   comunque  la  controllano  direttamente  o
          indirettamente,  nonche' il numero delle azioni o l'entita'
          delle quote da essi possedute.
            Le  persone  fisiche  e  le  societa' che controllano una
          societa'  editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
          intestazione  fiduciaria  delle  azioni o delle quote o per
          interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
          societa'  controllata  ed  al  servizio dell'editoria entro
          trenta  giorni  dal  fatto  o  dal  negozio  che  determina
          l'acquisizione  del  controllo.  Costituisce  controllo  la
          sussistenza    dei    rapporti    configurati   come   tali
          nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente,
          salvo  prova  contraria, l'influenza dominante prevista dal
          primo  comma  dell'articolo  2359  del codice civile quando
          ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo
          che consentono:
              a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
              ovvero  b) il coordinamento della gestione dell'impresa
          editrice   con   quella   di  altre  imprese  ai  fini  del
          perseguimento  di uno scopo comune o ai fini di limitare la
          concorrenza tra le imprese stesse;
              ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite
          diversa,  quanto  ai  soggetti o alla misura, da quella che
          sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
              ovvero  d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
          quelli  derivanti  dal  numero  delle  azioni o delle quote
          possedute;
              ovvero  e)  l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
            I  partiti  politici  rappresentati in almeno un ramo del
          Parlamento  e  le  associazioni sindacali rappresentate nel
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro possono
          intestare   fiduciariamente,   con   deliberazione  assunta
          secondo  i  rispettivi  statuti,  le  azioni  o le quote di
          societa'  editrici  di giornali quotidiani o periodici e di
          societa'   intestatarie  di  azioni  o  quote  di  societa'
          editrici di giornali quotidiani o periodici.
            In   tal  caso  i  partiti  politici  o  le  associazioni
          sindacali  indicati  nel comma precedente devono depositare
          al  registro  nazionale della stampa di cui all'articolo 11
          documentazione   autenticata   delle  delibere  concernenti
          l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
          di  accettazione  rilasciata dai soggetti nei cui confronti
          d'intestazione stessa viene effettuata.
            Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o
          un  ente  pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
          di   azioni  o  quote  di  societa'  editrici  di  giornali
          quotidiani,  ne  devono  dare  immediata  comunicazione  al
          servizio dell'editoria.
            Sono  puniti  con  le  pene  stabilite  nel  sesto  comma
          dell'art.  5  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 7
          giugno  1974,  n.  216,  gli  amministratori che violano le
          disposizioni  dei  commi  precedenti.  Le  stesse  pene  si
          applicano  agli  amministratori  delle  societa' alle quali
          sono  intestate  le  azioni  o  le quote della societa' che
          esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle  societa'  che
          comunque  la controllano direttamente o indirettamente, che
          non   trasmettono   alle   imprese   editrici  di  giornali
          quotidiani l'elenco dei propri soci.
            Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
          enti  pubblici  e  le  societa' a prevalente partecipazione
          statale,  nonche'  quelle  da esse controllate, non possono
          costituire,  acquistare o acquisire nuove partecipazioni in
          aziende  editoriali  di  giornali  o  di  periodici che non
          abbiano  esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
          dell'ente o della societa'.
            A  tutti  gli effetti della presente legge e' considerata
          impresa  editoriale  anche  l'impresa  che gestisce testate
          giornalistiche  in  forza  di  contratti  di  affitto  o di
          affidamento in gestione".

          Nota all'art. 1, comma 4:
            Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.  416/1981, gia'
          modificato  dall'art.  5  della  legge  n. 137/1983, e come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  9  (Funzioni  del  Garante).  -  Il Garante, fermi
          restando   i  compiti  previsti  dalle  altre  norme  della
          presente  legge,  riceve, tramite il servizio dell'editoria
          di  cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste
          dai  commi  sesto,  lettera a) e b), settimo, nono e decimo
          dell'articolo  1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2,
          dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma
          dell'articolo  12; riceve dal servizio stesso comunicazione
          delle  delibere  concernenti  l'accertamento delle tirature
          dei  giornali  quotidiani,  delle  delibere  concernenti  i
          riconoscimenti  di  cui  al quinto comma dell'articolo 24 e
          delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e
          delle  integrazioni  di  cui agli articoli 22, 24, 26 e 27;
          riceve,  dal  Ministero  dei  beni  culturali  e ambientali
          comunicazione  delle  delibere concernenti i riconoscimenti
          di  cui  al  primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle
          delibere   concernenti   la   ripartizione  dei  contributi
          previsti dal medesimo articolo.
            Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le
          procedure  di  cui  al  comma  secondo  dell'art.  8,  alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e  del  Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui
          all'art  1,  commi  sesto,  lettere a) e b) settimo, nono e
          decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto:

            Il  Garante  dell'attuazione  della  legge dell'editoria,
          nell'esercizio  delle  funzioni di cui alla presente legge,
          puo'  chiedere  ai  competenti  uffici  pubblici  tutte  le
          notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione
          patrimoniale   e   tributario  di  soggetti  che  risultino
          intestatari  di  azioni  o  quote  di  societa' editrici di
          quotidiani o periodici.
            Il   Garante,  qualora  non  abbia  ottenuto  le  notizie
          richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo'
          chiedere  alla  magistratura  di svolgere le indagini anche
          mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al
          fine  di  accertare  l'effettiva  titolarita' delle imprese
          editoriali  e  della  proprieta'  delle testate, nonche' la
          sussistenza   dei   rapporti  di  carattere  finanziario  o
          organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1.
            il   Garante   esercito   altresi'   dinanzi  al  giudice
          competente  l'azione di nullita' degli atti pasti in essere
          in violazione di divieti disposti dalla presente legge".