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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 60

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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  • NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO
    INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI
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  • REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA
    OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITÀ, LA CONVERSIONE DEL BREVETTO
    NULLO E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI
    ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA
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  • ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE
    DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI
    CONVERSIONE
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-3-1987 al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'accordo.
NOTE

Nota al titolo:
L'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 riguarda il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali.


Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 4, comma 1, dell'accordo relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali è il seguente:
"1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette".

Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 6, comma 2, dell'accordo è il seguente: "2. Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data".