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LEGGE 24 dicembre 1986, n. 958

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1987 al: 31-12-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Norme di principio)
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.
3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.
4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.
5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.