stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1986, n. 958

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-1-1987
al: 31-12-1996
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Norme di principio)

  1.  Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa
della  Patria;  concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni
ed  al  bene  della  collettivita'  nazionale  nei  casi di pubbliche
calamita'.
  2.  L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai
principi costituzionali.
  3.  Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti
altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.
  4.  Compatibilmente  con  le  direttive  strategiche  e le esigenze
logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola
la  prestazione  del  servizio  obbligatorio di leva presso reparti o
unita' ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.
  5.  Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica
dei  militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello
spirito  di  iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle
attivita' di servizio.