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DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 2

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 marzo 1987, n. 65 (in G.U. 07/03/1987, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal: 5-1-1987
al: 6-3-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per l'avvio delle procedure, da parte dei comuni e di altri enti, per
la  costruzione  o l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad
ospitare  le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990 ed altre
manifestazioni  sportive, nonche' per la proroga del termine previsto
dall'articolo  15  della  legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983, n.
217;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per
l'edilizia  sportiva,  la  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere  ai comuni mutui ventennali, assistiti dal contributo dello
Stato.  Per  le medesime finalita' l'Istituto per il credito sportivo
e'  autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo
statale,  agli  enti  pubblici operanti nel settore dello sport, alle
societa'  sportive  costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91,  ai  soggetti giuridici menzionati nell'articolo 3 della legge 24
dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive modificazioni, nonche' alle
societa' concessionarie degli enti e soggetti giuridici anzidetti.
  2.  Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda avanzata
dagli  enti  e  dai  soggetti  indicati  nel  comma 1 e previo parere
tecnico del CONI, concede i contributi di cui all'articolo 2, commi 1
e   2.   Copia   della   domanda   di   contributo,  corredata  della
documentazione  tecnica,  deve essere contemporaneamente inoltrata, a
cura  degli interessati, al CONI che deve esprimere il proprio parere
nel  termine  di  30 giorni, decorso inutilmente il quale il Ministro
procede all'emanazione del decreto di concessione del beneficio.
  3. I mutui concessi ai sensi del presente decreto sono finalizzati:
    a) alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla
ristrutturazione,  al  completamento  ed al miglioramento di impianti
sportivi,   ivi  comprese  le  attrezzature  e  l'acquisizione  delle
relative aree, prioritariamente destinati, secondo le indicazioni del
CONI, ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990,
oppure  a consentire la costruzione o la ristrutturazione di impianti
sportivi  inadeguati alle esigenze di campionato, con priorita' per i
soggetti  ricadenti  nei  comuni  previsti  dall'articolo 1 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
    b)  alla  costruzione,  all'ampliamento,  al  miglioramento delle
attrezzature,  ivi  compresa  l'acquisizione  di  aree,  di  impianti
sportivi aventi caratteristiche di massimo utilizzo e di economicita'
da   effettuarsi,  da  parte  dei  comuni  e  dei  soggetti  indicati
nell'articolo  3  della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni,  con priorita' per i soggetti ricadenti nei comuni del
Mezzogiorno indicati nella lettera a).