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DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 2

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 marzo 1987, n. 65 (in G.U. 07/03/1987, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal:  5-1-1987 al: 6-3-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'avvio delle procedure, da parte dei comuni e di altri enti, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990 ed altre manifestazioni sportive, nonché per la proroga del termine previsto dall'articolo 15 della legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per l'edilizia sportiva, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali, assistiti dal contributo dello Stato. Per le medesime finalità l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, agli enti pubblici operanti nel settore dello sport, alle società sportive costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai soggetti giuridici menzionati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonché alle società concessionarie degli enti e soggetti giuridici anzidetti.
2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda avanzata dagli enti e dai soggetti indicati nel comma 1 e previo parere tecnico del CONI, concede i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Copia della domanda di contributo, corredata della documentazione tecnica, deve essere contemporaneamente inoltrata, a cura degli interessati, al CONI che deve esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale il Ministro procede all'emanazione del decreto di concessione del beneficio.
3. I mutui concessi ai sensi del presente decreto sono finalizzati:
a) alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla
ristrutturazione, al completamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature e l'acquisizione delle relative aree, prioritariamente destinati, secondo le indicazioni del CONI, ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990, oppure a consentire la costruzione o la ristrutturazione di impianti sportivi inadeguati alle esigenze di campionato, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni previsti dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
b) alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento delle attrezzature, ivi compresa l'acquisizione di aree, di impianti sportivi aventi caratteristiche di massimo utilizzo e di economicità da effettuarsi, da parte dei comuni e dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni del Mezzogiorno indicati nella lettera a).