stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 832

Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 15 (in G.U. 07/02/1987, n.31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-8-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro,
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di  grazia  e
giustizia e per i beni culturali e ambientali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  69.  (Diritto  di  prelazione  in  caso di nuova locazione e
indennita'  per l'avviamento commerciale). Nei contratti di locazione
di  immobili  adibiti  ad uso diverso da quello di abitazione, di cui
agli  articoli  67  e  71 della presente legge, il locatore comunica,
mediante  raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il
28  febbraio  1987,  se  ed  a quali condizioni intende proseguire la
locazione  ovvero  le  condizioni  offerte  da terzi per la locazione
dell'immobile.
  L'obbligo  ricorre  anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
  Tale  obbligo  non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al
locatore  che  non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei casi di
cessazione  del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o
qualora  sia  in corso una delle procedure previste dal regio decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive modificazioni, a carico del
conduttore medesimo.
  Il  conduttore  deve  rendere noto al locatore, entro trenta giorni
dalla  comunicazione  di cui al primo comma, se intende proseguire la
locazione alle nuove condizioni.
  Il  conduttore  ha  diritto  di  prelazione se, entro trenta giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui al primo comma, offre
condizioni  uguali  a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva
tale  diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo
40.
  Il  conduttore,  se  non accetta le condizioni offerte dal locatore
ovvero  non  esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a
24  mensilita',  ovvero  a  trenta  per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.
  Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore
puo',  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del locatore o in
mancanza  di  questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al
primo  comma,  offrire  un  nuovo  canone, impegnandosi a costituire,
all'atto  del  rinnovo  e  per  la  durata del contratto, una polizza
assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12
mensilita' del canone offerto.
  Se  il  locatore  non intende proseguire nella locazione sulla base
delle  condizioni  offerte,  al conduttore e' dovuta l'indennita' per
l'avviamento  commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30
per  le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai
sensi del comma precedente.
  In  mancanza  dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore
nonche'  nei  casi  di  rilascio  dell'immobile  per  i motivi di cui
all'articolo  29  salvo  quelli di cui al primo comma, lettera a), e'
dovuta  l'indennita'  per  avviamento  commerciale nella misura di 21
mensilita',   ovvero   di   25  per  le  locazioni  con  destinazione
alberghiera,  del  canone  corrente di mercato per i locali aventi le
stesse  caratteristiche.  In  caso  di  rilascio  dell'immobile per i
motivi  di  cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta
indennita'  e'  calcolata  con  riferimento  al  canone  corrisposto.
L'indennita'  dovuta  e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di
32  per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al
secondo comma dell'articolo 34.
  L'esecuzione   del   provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'
condizionata  all'avvenuta  corresponsione  dell'indennita' di cui ai
precedenti commi sesto, ottavo e nono.
Per  i  contratti  di  cui  agli articoli 67 e 71 le disposizioni del
presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
contratti  relativi  ad  immobili  utilizzati  per  lo svolgimento di
attivita'  di  cui  all'articolo  27, primo comma, che non comportano
contatti  diretti  con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di
attivita'  professionali  e  di  attivita' di cui all'articolo 42. In
tali   casi,  il  compenso  spettante  al  conduttore  ai  sensi  dei
precedenti   commi  sesto,  ottavo  e  nono,  e'  limitato  a  dodici
mensilita'.
  Il  compenso  non e' dovuto qualora il locatore intenda ottenere la
disponibilita'   dell'immobile  per  i  motivi  di  cui  all'articolo
29.((2a))
-------------------
AGGIORNAMENTO (2a)
La  Corte  Costituzionale  con  sentenza 7-26 luglio 1988, n. 882 (in
G.U.   1a  s.s.  3/8/1988,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo.